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giovedì 8 settembre 2011

ULTIM'ORA: ECCOVI L'ORDINANZA DEL TAR SUL RICORSO DELLA COOP DOLCE

N. 00704/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01028/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Cooperativa Sociale Dolce, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rossi, con domicilio eletto presso Antonio Rossi in Bologna, p.zza S. Martino 1; Coop.Soc. C.A.D.I.A.I.;


contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Carestia, Monica Cattoli, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;

nei confronti di

Coop. il Quadrifoglio, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Gaidano, Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso Gualtiero Pittalis in Bologna, via S.Vitale 55;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

aggiudicazione servizi educativo- assistenziali per l'integrazione scolastica degli alunni disabili;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bologna e di Coop. il Quadrifoglio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Considerato che, in sede di sommaria delibazione, dal ricorso non emergono profili idonei a condurre al suo accoglimento, tenuto conto del fatto che la presentazione dell’offerta da parte della ricorrente è antinomica rispetto alle censure inerenti all’inadeguatezza del corrispettivo posto a base d’asta; che non emergono ragioni idonee ad inficiare la regolarità della composizione della commissione; che il disciplinare di gara all’art. 11, punto 1.2, distingue vari aspetti dell’offerta prevedendo per ciascuno un distinto punteggio la cui attribuzione comporta una valutazione separata.

Tenuto conto del carattere interpretativo della controversia sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Rigetta l’istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:


Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Ugo Di Benedetto, Consigliere









L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

3 commenti:

  1. INTANTO COMPLIMENTI PER LA VELOCITA'PER AVERE MESSO IN LINEA LA SENTENZA, VERAMENTE ECCEZIONALE.
    E ADESSO??????
    CHE SUCCEDE????
    LA DOLCE E' OUT?

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  2. adesso aspettiamo una chiamata..come bravi soldatini..

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  3. come faranno ad organizzare il tutto in poco più di una settimana? sono proprio curiosa...

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